Congedo di maternità

È chiamato congedo di maternità quella che un tempo era l'assenza obbligatoria dal lavoro, della durata di 5 mesi, di solito 2 mesi prima e tre mesi dopo il parto. L'astensione dal lavoro è un obbligo di legge. Dopo diversi decreti e modifiche, si è arrivati al Testo Unico maternità/paternità, che raccoglie quindi la normativa precedente e che contiene anche le disposizioni relative ai permessi per la malattia dei figli. Il decreto è in vigore dal 27 aprile 2001.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione, pari all'80% della retribuzione stessa, che può per alcuni contratti, arrivare al 100%. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità, spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. Fin dall'inizio della gravidanza e fino ad un anno di età del bambino, art 6 e seguenti del Testo Unico maternità/paternità, è vietato il licenziamento. Il divieto vale anche se il bimbo nasce morto o se decede durante il periodo di congedo obbligatorio e vale anche se il datore di lavoro non era a conoscenza dello stato di gravidanza, con diritto al ripristino del posto di lavoro.

In caso di dimissioni volontarie, non si perde l'indennità di maternità. Le stesse norme valgono nel caso che sia il padre ad usufruire del congedo di paternità. In particolari circostanze (abbandono del figlio, affidamento del tribunale al padre, ecc.) che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all'astensione dal lavoro ed alla relativa indennità, spettano al padre. Tutto il periodo di assenza obbligatoria, è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità  di servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono per questo, particolari requisiti.

Per tutto il periodo del congedo obbligatorio, le lavoratrici hanno diritto all'intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, relative alla professionalità e produttività, e alla tredicesima mensilità.

Il Decreto Ministeriale n°247/2007 ha esteso, a partire dal 7 novembre 2007, il diritto al congedo di maternità e all'astensione anticipata dal lavoro, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps  che non siano titolari di pensione né iscritte ad altre forme previdenziali. L'astensione dal lavoro, può essere anche flessibile. A questo tipologia di lavoratrici viene riconosciuta una Indennità  di maternità, sostitutiva di retribuzione, pagata dall'INPS e pari all'80% della retribuzione dei 12 mesi precedenti, ottenuta dal rapporto di co.co.co. (Circolare INPS n. 137 del 2007).
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