Congedo parentale

È l'assenza facoltativa dal lavoro, che ciascun genitore ha diritto ad utilizzare per periodi di tempo, mesi o giorni. È una libera scelta, o facoltà, di cui ha diritto ogni genitore, in base alle esigenze della propria organizzazione familiare, chiamata un tempo astensione facoltativa. Finito il periodo del congedo di maternità, si ha diritto ad usufruire di un periodo che le famiglie possono utilizzare entro il compimento degli 8 anni di vita del bambino, per la durata complessiva di sei mesi per ciascun genitore.

ATTENZIONE: Padre e madre godono entrambi del diritto ad assentarsi dal lavoro e quindi di usufruire del congedo parentale, in modo alternativo, ciascuno per 6 mesi e quindi la somma farebbe 12 mesi; ma qui la legge mette un punto e stabilisce che la somma delle assenze fra madre e padre, non può superare i 10 mesi.
Subito dopo però, fa una eccezione e stabilisce che, se il padre prende 3 mesi di congedo parentale, il suo diritto sale a 7 mesi, ma in questo caso la somma con il congedo parentale usufruito dalla madre, non deve superare 11 mesi.
In presenza di un solo genitore, il diritto di astenersi dal lavoro è pari ad un periodo non superiore a 10 mesi.
Il padre potrà utilizzare il congedo parentale subito dopo il parto, mentre la madre usufruisce del congedo di maternità o mentre usufruirà del riposo giornaliero per l'allattamento.
Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato, a mesi oppure a giorni; in modo continuativo possono essere utilizzati solo 3 mesi.
Non ne possono usufruire i lavoratori domestici e familiari, né i lavoratori a domicilio. Il diritto al congedo parentale di un genitore esiste anche se l'altro non ne ha diritto.
Con il Dl n. 115/2003, il diritto al congedo parentale e al relativo trattamento economico-previdenziale, viene esteso anche alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, per un periodo di 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino.

L'ultima  riforma del lavoro del 2012, la Legge n.  92 del 28 giugno 2012, ha introdotto due novità, una per i padri ed una per le madri:

  • padri lavoratori - in via sperimentale per gli anni 2013-2015 entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, hanno l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Oltre a questo, è possibile usufruire a richiesta, anche di due giorni di astensione continuativi, in sostituzione della madre; entrambi i permessi saranno coperti da un'indennità  giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione;
  • madri lavoratrici - al termine del congedo di maternità obbligatoria, in alternativa al congedo parentale e per 6 mesi, la madre può usufruire di "Buoni lavoro" (di cui all'art.72 del Dl 207 del 2003 "Legge Biagi") di importo pari a 300 euro mensili, per la baby-sitter o per la retta degli asili nido comunali o privati accreditati.

Il Decreto applicativo della Riforma del Lavoro, del dicembre 2012, rimanda all'INPS la definizione di un Bando Unico Nazionale per l'assegnazione dei "buoni", che sarà aperto per i già nati al 1° gennaio 2013 e per i nascituri con data prevista entro 4 mesi dalla data di chiusura del Bando. La graduatoria verrà fatta in base all'ISEE, entro 15 gg. dalla data di chiusura del Bando; e dopo 15 giorni ci si può recare alla propria sede INPS per il ritiro dei buoni. Per i nidi che aderiranno, verrà  sperimentato il pagamento diretto per via telematica da parte della stessa INPS.  La Legge di Sviluppo del 2012, prevede che alle madri o ai padri, anche adottivi o affidatari, iscritti alla gestione separata INPS, spetta una indennità per congedo parentale per ogni figlio nato o entrato in famiglia dal 1° gennaio 2007, per un periodo massimo di 3 mesi, anche frazionabile, entro il primo anno di vita del bambino. Mentre la Legge di Stabilità per l'anno 2013, approvata nel mese di dicembre del 2012, prevede che i Congedi parentali, possano essere utilizzati "su base oraria". Secondo la modifica, "la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte alla singola giornata lavorativa".
Fino agli 8 anni del figlio, e per la durata di 6 mesi (dei 10 o 11 totali), le assenze dal lavoro sono retribuite dall'Inps con l'indennità per congedo parentale, pari al 30% della retribuzione percepita nel mese o periodo lavorato precedente l'inizio del congedo. 
Oltre i 6 mesi l'indennità scatta solo se il reddito individuale dell'interessato, è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione Inps. In entrambi i casi permane la contribuzione figurativa.
Il riferimento normativo è sempre il Testo Unico del 2001, a cui si è aggiunta la Legge di Riforma del Lavoro n. 92 del 2012 e del relativo DM applicativo del 22.12.2012, che avvia i provvedimenti sperimentali contenuti nella legge n. 92, per il triennio 2013-201.

ATTENZIONE: per quanto riguarda le ultime modifiche relative al 2015, in attesa di circolari esplicative Inps e di eventuali aggiustamenti, si inviano gli interessati alla consulenza dell'Assistente sociale dell'Associazione.

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