Esenzione ticket sanitari

Il ticket, introdotto nel 1989, è una forma di compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni sanitarie. Le sue caratteristiche sono state definite in maniera organica dalla Legge n. 537 del 1993. Da allora in poi, diversi provvedimenti legislativi nel hanno modificato natura e modalità di applicazione. La manovra finanziaria dell’anno 2011, (art.17, comma 6, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito nella legge n.111/2011) ha reintrodotto l’obbligo per gli assistiti non esenti di pagare una quota fissa di 10 euro su tutte le ricette di assistenza specialistica ambulatoriale, in aggiunta all’ordinario ticket già in vigore (pari alla tariffa delle singole prestazioni fino all’importo massimo di 36,15 euro per ricetta). La quota fissa è uguale per tutti e la sua introduzione non comporta alcun obbligo di certificazione da parte degli assistiti. Solo alcune regioni (in particolare l’Emilia Romagna, la Toscana e l’Umbria) hanno deciso di modulare la quota fissa di 10 euro in più quote di diverso importo, in relazione al reddito degli assistiti ed hanno stabilito particolari modalità e termini per consentire loro di certificare tale reddito.

Per ulteriori chiarimenti quindi, è necessario rivolgersi direttamente alla propria Asl o all’Assessorato alla sanità della propria Regione di residenza.

ATTENZIONE: la normativa sui ticket e sulla relativa esenzione, non ha ancora trovato un impianto stabile, ma ogni revisione dovrà sforzarsi di coniugare gli standard europei con l’esigenza di consentire alle regioni il rispetto dell’equilibrio del bilancio sanitario per i prossimi anni. Le Regioni sono tenute tuttavia ad evitare che l’obbligo di partecipare alla spesa sanitaria, rappresenti per i cittadini e in particolare per i più deboli, un ostacolo tale da scoraggiare l’accesso a servizi e prestazioni necessari o urgenti.

Attualmente, i ticket riguardano tre ambiti di prestazioni:

pronto soccorso;

specialistica e di diagnostica ambulatoriale

i farmaci (varia da regione a regione)

ATTENZIONE: alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli interessati dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza). Chi ha un reddito inferiore ai 36.153 euro non paga ticket per farmaci ed esami. Chi supera questa soglia paga in proporzione al reddito in base a tre fasce: tra 36.153 e 70.000 euro,  tra 70.001 e 100.000,  oltre i 100 mila euro. Il reddito deve essere documentato attraverso un’autocertificazione compilata per ogni componente del nucleo familiare. E’ consigliabile rivolgersi alla sede della propria Azienda USL di residenza  per essere informati sulla normativa della propria Regione. I soci dell'Associazione Piccoli Grandi Cuori potranno rivolgersi alla Assistente sociale dell'Associazione.

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