Congedo malattia figlio

Sono permessi non retribuiti che permettono ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, di svolgere la propria funzione familiare, nel momento di uno stato di malattia del figlio, senza che l'assenza possa essere ritenuta ingiustificata. Se durante il congedo parentale, il bambino si ammala, il genitore ha diritto a richiedere l'interruzione del congedo parentale; quindi il motivo dell'assenza diventa congedo per malattia oppure anche permesso retribuito per gravi motivi se previsto dal proprio CCNL, contratto collettivo nazionale. Quindi i genitori possono scegliere quale dei due congedi preferire.
il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, n. 151 del 2001 all’art. 47 prevede infatti che "in caso di malattia del bambino i genitori naturali e adottivi hanno diritto ad astenersi dal lavoro alternativamente"

  • fino a 3 anni di età, per tutta la durata della malattia del bambino, senza limiti; 
  • dai 4 agli 8 anni di età, per 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.

Terminata la malattia del bambino, la fruizione del periodo di congedo parentale può riprendere salvo diversa richiesta dell'interessato. Questo tipo di congedo non è retribuito; solo per i dipendenti pubblici, i primi 30 gg. di malattia entro i primi 3 anni di vita del bambino, sono retribuiti.
Concorrono per l'anzianità, ma non per ferie, 13ma mensilità e gratifiche a vario titolo.

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