Invalidità civile

Introduzione

I genitori di figli minorenni portatori di patologie congenite, o i diretti interessati se maggiorenni, possono presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile e dello stato di gravità dell'handicap (vedere sezione apposita in Diritti).

Si tratta di due diverse possibilità, regolate da leggi diverse, ma richiedibili entrambe con gli stessi moduli per il certificato medico e per la domanda. Il nostro consiglio è di richiedere entrambe le valutazioni perché la Commissione è Unica e la valutazione avviene contestualmente durante la stessa visita.

A grandi linee le differenze fra i due riconoscimenti, riguardano i benefici che ne derivano:
a. riconoscimento invalidità civile produce benefici economici e accesso protetto al lavoro;
b. riconoscimento gravità dell'handicap produce benefici per le assenze sul lavoro.


Invalidità civile: i più importanti riferimenti legislativi
La prima in Italia è la Legge 30/03/1971 n. 118 (art. 2) -  Legge 11 febbraio 1980 n. 18  istituisce l'Assegno di Accompagnamento è Decreto Legislativo 23/11/1988 n. 509  integra il precedente  -  Legge 11 ottobre 1990 n. 289  istituisce l'Indennità di Frequenza. - Decreto Ministero della Sanità 05/02/1992 approva la Tabella per definire il grado di invalidità è Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del Codice della Strada) art. 381 - per il rilascio del contrassegno invalidi è Legge n. 68 del 1999, il collocamento obbligatorio al lavoro è L. 3 agosto 2009 n. 102 articolo 20,  modifica le procedure, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per la domanda di invalidità e di handicap.
Per invalidità si intende la difficoltà a svolgere alcune funzioni proprie della vita quotidiana o di relazione, a causa di una patologia o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito.


La Legge 118/197 ne parla nel modo seguente: "si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, (omissis) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età."
Il linguaggio di questa definizione è vecchio e datato, poco rispettoso della dignità della persona e che tuttavia è stato solo in parte superato nelle leggi successive e più recenti. Per approfondire, rimandiamo alla definizione dello stato di salute, ICF, data dalla 54ma  Assemblea Mondiale della Sanità  del 21 maggio 2001, accettata da 191 paesi, Italia compresa, che parte dalla persona e dalle componenti della salute.


L’invalidità è “civile” quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro.

Per quanto riguarda l’apparato cardiocircolatorio, che qui ci interessa sottolineare, le insufficienze cardiache sono state valutate facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi di deficit, da I a IV.

Per i minori, il grado di invalidità non viene determinato in percentuale, come è previsto per gli adulti, ma si utilizzano due distinte formule:

  • “minore con necessità di assistenza continua e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”;
  • “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”.

ATTENZIONE: esclusivamente per i minori di età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale di invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste di collocamento ai sensi della Legge 68/99.


Invalidità civile: i benefici   
Se nel verbale si trova la dicitura “necessità di assistenza continua” con incapacità di “compiere gli atti quotidiani della vita”, al minore spetta l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. Se invece si trova “difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”, spetta l’indennità mensile di frequenza, che viene erogata a condizione che il minore:

  • frequenti un centro di riabilitazione, un centro di formazione professionale, un centro occupazionale o scuole di ogni grado e ordine (compreso l’asilo nido);
  • non abbia un reddito personale superiore all'ammontare annuo della Pensione Sociale.

L’indennità di accompagnamento e di frequenza, non sono cumulabili.


Al compimento della maggiore età, si viene chiamati a visita per la valutazione del grado di invalidità, che andrà dal 33%, superiore ad 1/3°, al 100%. I minorenni dai 15 anni ed i maggiorenni, con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili. Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all’accertamento dell’invalidità. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l’accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.


I benefici economici in sintesi, sono riconducibili alle seguenti tipologie:

assegno mensile di assistenza per invalidi civili almeno al 74%, età tra i 18 e i 65 anni, nessuna attività lavorativa, reddito personale inferiore all'importo annuo della pensione sociale; pensione di inabilità per invalidi civili al 100%, età tra i 18 e i 65 anni, impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, reddito inferiore a 3 volte l'importo della Pensione sociale;

indennità di accompagnamento per invalidi civili al 100% con incapacità di deambulare o che necessitino di assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituti.

L'AdA prescinde dall'età e dal reddito. Per i minori, 0-18 anni, è prevista l'Indennità di frequenza per chi frequenta cicli di riabilitazione continua o le scuole di ogni ordine e grado, a partire dal nido.

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