Invalidità civile
Introduzione
I genitori di figli minorenni portatori di patologie
congenite, o i diretti interessati se maggiorenni, possono presentare domanda
per il riconoscimento dello stato di invalidità civile e dello stato di gravità
dell'handicap (vedere sezione apposita in Diritti).
Si tratta di due diverse possibilità, regolate da
leggi diverse, ma richiedibili entrambe con gli stessi moduli per il
certificato medico e per la domanda. Il nostro consiglio è di richiedere
entrambe le valutazioni perché la Commissione è Unica e la valutazione avviene
contestualmente durante la stessa visita.
A grandi linee le differenze fra i due riconoscimenti,
riguardano i benefici che ne derivano:
a. riconoscimento invalidità civile produce benefici economici e accesso
protetto al lavoro;
b. riconoscimento gravità dell'handicap produce benefici per le assenze sul
lavoro.
Invalidità civile: i più importanti
riferimenti legislativi
La prima in Italia è la Legge 30/03/1971 n. 118 (art. 2) - Legge 11
febbraio 1980 n. 18 istituisce l'Assegno di Accompagnamento è Decreto
Legislativo 23/11/1988 n. 509 integra il precedente - Legge
11 ottobre 1990 n. 289 istituisce l'Indennità di Frequenza. - Decreto
Ministero della Sanità 05/02/1992 approva la Tabella per definire il grado di
invalidità è Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento del Codice della Strada) art. 381 - per il rilascio del
contrassegno invalidi è Legge n. 68 del 1999, il collocamento obbligatorio al
lavoro è L. 3 agosto 2009 n. 102 articolo 20, modifica le procedure, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, per la domanda di invalidità e di handicap.
Per invalidità si intende la difficoltà a svolgere alcune funzioni proprie
della vita quotidiana o di relazione, a causa di una patologia o di un deficit
fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito.
La Legge 118/197 ne parla nel modo seguente: "si
considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione
congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità
fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale
permanente, anche a carattere progressivo, (omissis) che abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se
minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie dell'età."
Il linguaggio di questa definizione è vecchio e datato, poco rispettoso della
dignità della persona e che tuttavia è stato solo in parte superato nelle leggi
successive e più recenti. Per approfondire, rimandiamo alla definizione dello
stato di salute, ICF, data dalla 54ma Assemblea Mondiale della
Sanità del 21 maggio 2001, accettata da 191 paesi, Italia compresa, che
parte dalla persona e dalle componenti della salute.
L’invalidità è “civile” quando non deriva da cause di
servizio, di guerra o di lavoro.
Per quanto riguarda l’apparato cardiocircolatorio, che
qui ci interessa sottolineare, le insufficienze cardiache sono state valutate
facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla New York
Heart Association nel 1964, secondo la quale si distinguono in quattro classi
di deficit, da I a IV.
Per i minori, il grado di invalidità non viene
determinato in percentuale, come è previsto per gli adulti, ma si utilizzano
due distinte formule:
- “minore con necessità di assistenza continua e
non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”;
- “minore con difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della sua età”.
ATTENZIONE: esclusivamente per i minori di età superiore ai quindici anni viene
indicata anche la percentuale di invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione
alle liste di collocamento ai sensi della Legge 68/99.
Invalidità civile: i benefici
Se nel verbale si trova la dicitura “necessità di assistenza continua” con
incapacità di “compiere gli atti quotidiani della vita”, al minore spetta l’indennità
di accompagnamento per gli invalidi civili. Se invece si trova “difficoltà
persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”, spetta l’indennità
mensile di frequenza, che viene erogata a condizione che il minore:
- frequenti un centro di riabilitazione, un centro
di formazione professionale, un centro occupazionale o scuole di ogni
grado e ordine (compreso l’asilo nido);
- non abbia un reddito personale superiore
all'ammontare annuo della Pensione Sociale.
L’indennità di accompagnamento e di frequenza, non
sono cumulabili.
Al compimento della maggiore età, si viene chiamati a
visita per la valutazione del grado di invalidità, che andrà dal 33%, superiore
ad 1/3°, al 100%. I minorenni dai 15 anni ed i maggiorenni, con invalidità
accertata superiore al 45% possono iscriversi all’Ufficio del lavoro nelle
liste speciali riservate agli invalidi civili. Per iscriversi a quelle liste è
tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità
lavorative, ulteriore e diversa rispetto all’accertamento dell’invalidità. È
necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda
Usl l’accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel
certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.
I benefici economici in sintesi, sono riconducibili
alle seguenti tipologie:
assegno mensile di assistenza per invalidi civili
almeno al 74%, età tra i 18 e i 65 anni, nessuna attività lavorativa, reddito
personale inferiore all'importo annuo della pensione sociale; pensione di
inabilità per invalidi civili al 100%, età tra i 18 e i 65 anni, impossibilità
a svolgere qualsiasi attività lavorativa, reddito inferiore a 3 volte l'importo
della Pensione sociale;
indennità di accompagnamento per invalidi civili al
100% con incapacità di deambulare o che necessitino di assistenza continua e
che non siano ricoverati gratuitamente in istituti.
L'AdA prescinde dall'età e dal reddito. Per i minori,
0-18 anni, è prevista l'Indennità di frequenza per chi frequenta cicli di riabilitazione
continua o le scuole di ogni ordine e grado, a partire dal nido.