Congedo gravi motivi famigliari
Sono congedi che il genitore (nel nostro caso), può utilizzare dopo aver esaurito, o in alternativa, ai permessi retribuiti. Il congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. La condizione più rilevante è che il congedo in questione non è retribuito.
- Il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari che derivano da una serie di cause, che sono:
necessità derivanti dal decesso di un familiare; - situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari;
- situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia mentale, e documentabile, che riguardano il dipendente stesso.
Fra le varie patologie riportate come causa di gravi motivi famigliari, si trovano anche le patologie "dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà".