Congedo gravi motivi famigliari

Sono congedi che il genitore (nel nostro caso), può utilizzare dopo aver esaurito, o in alternativa, ai permessi retribuiti. Il congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. La condizione più rilevante è che il congedo in questione non è retribuito.

  1. Il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari che derivano da una serie di cause, che sono:
    necessità derivanti dal decesso di un familiare;
  2. situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente  o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari;
  3. situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia mentale, e documentabile, che riguardano il dipendente stesso.

Fra le varie patologie riportate come causa di gravi motivi famigliari, si trovano anche le patologie "dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà".

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