Come fare domanda: invalidità civile e handicap

L’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito in legge con modifiche della legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”, attribuisce all’INPS nuove competenze per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con l’intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi benefici.

La legge trasferisce per intero la competenza di tutta la materia all’INPS. Le domande quindi, dall’1 gennaio 2010, vanno indirizzate all’INPS che ne ha predisposto i relativi moduli (certificato medico e domanda) uguali per tutto il territorio nazionale.

La seconda novità è relativa alla informatizzazione dell’intero iter procedurale; sia il certificato medico che la domanda, devono essere trasmessi on-line all’Inps; medico certificatore (qualsiasi medico che abbia richiesto all’INPS l’apposito PIN) e famiglia, possono accedere attraverso il sito INPS alla modulistica ed inoltrare i due moduli, debitamente compilati. Nel caso che né il medico certificatore, né la famiglia possano accedere a internet, i moduli possono essere inviati dai Patronati sindacali, enti appositamente abilitati. Nel caso che il medico certificatore (di solito i pediatri ed i medici di base) compili on line il certificato medico, il sistema genera una ricevuta con un numero di certificato, che il medico stesso consegna al richiedente affinché lo utilizzi per l’abbinamento della certificazione medica alla domanda. Il certificato medico, deve essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di 30 giorni dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di certificato impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro telematico delle domande.

In fase di accertamento sanitario, la composizione delle Commissioni ASL è integrata dalla presenza di un medico dell’INPS. I verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Sanitaria, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, come nel caso del riconoscimento dell’invalidità civile, danno luogo all’immediata verifica dei requisiti socio-economici. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni caso la legge stabilisce che, dal momento della domanda al momento della risposta, non debbano trascorrere oltre a 90 giorni e che l'interessato o il genitore, possa richiedere copia provvisoria della valutazione, per fondati motivi, alla fine della visita stessa. Se la Commissione medica non si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’accertamento può essere effettuato provvisoriamente dal medico in servizio presso l’Azienda USL come specialista nella patologia della quale è portatrice la persona che richiede l’accertamento dell’handicap.

L’accertamento produce effetti solo ai fini della concessione dei benefici previsti dall’articolo 33 della L. n. 104, sino all’emissione del verbale da parte della Commissione medica.

ATTENZIONE: la legge stabilisce infine che la famiglia ha diritto a farsi accompagnare alla visita di valutazione, da un proprio medico di fiducia. Nel caso di risposta negativa, l’unica possibilità che la legge ammette, è il ricorso giudiziale.

Le famiglie socie dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori possono rivolgersi all’assistente sociale dell'associazione per essere informate e seguite al riguardo.

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