Handicap: Legge 104 e modifiche

Introduzione

I genitori di figli minorenni portatori di patologie congenite, o i diretti interessati se maggiorenni, possono presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile (si veda specifica sezione - Diritti) e dello stato di gravità dell'handicap. 

Si tratta di due diverse possibilità, regolate da leggi diverse, ma richiedibili entrambe con gli stessi moduli per il certificato medico e per la domanda. Il nostro consiglio è di richiedere entrambe le valutazioni perché la Commissione è Unica e la valutazione avviene contestualmente durante la stessa visita. A grandi linee le differenze fra i due riconoscimenti, riguardano i benefici che ne derivano:

  • riconoscimento invalidità civile produce benefici economici e accesso protetto al lavoro;
  • riconoscimento gravità dell'handicap produce benefici per le assenze sul lavoro.

Handicap (Legge n. 104 e successive modifiche): i più importanti riferimenti normativi
Legge n. 104 del 1992 è Legge 8 marzo 2000 n. 53 è Decreto Legge 26 marzo 2001 n. 151 -  L. 183/2010, c.d. "Collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica", entrata in vigore il 24 novembre 2010 - Circolare Inps n. 155/2010 e n. 45/2011 - Circolare Funzione Pubblica n. 13/2010 (queste ultime due circolari chiariscono alcuni aspetti della L. n. 183 del 2010 circa le novità introdotte); Decreto Legge n. 119 del 18 luglio 2011 - Decreto Legge 18 luglio 2011, n. 119 "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi." (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173) Circolare INPS del 6 marzo 2012 n. 32 -  Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012 (contengono le indicazioni operative per l’applicazione delle novità contenute nel Decreto Legge n. 119 del 2011) - L. n. 114 del 2014 e relative circolari Inps.

La legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 è una legge fondamentale per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap.

L'articolo 1 della legge, definisce quali sono gli obiettivi perseguiti, in particolare: "La Repubblica...omissis...garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società ...omissis...predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. Mentre l'articolo 3 al comma 1, stabilisce a chi si rivolge la legge, "È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". E questo è il primo livello. Ma lo stesso articolo 3 al comma 3 dà una ulteriore definizione di handicap, introducendo il concetto di gravità, nel seguente modo: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità". L'art. 33 della stessa legge 104, modificata poi dai successivi provvedimenti normativi citati, stabilisce quali sono i benefici dei quali i genitori anche adottivi possono usufruire per l'assistenza ai figli che abbiano ottenuto il riconoscimento della gravità dell'handicap (art. 3 comma 3 della L. n. 104/92), o dei quali lo stesso interessato, se lavoratore, può usufruire (art. 33 L. n. 104). Il beneficio che riguarda i genitori fino al compimento di 8 anni di età del figlio, è il "Prolungamento del congedo parentale" (art. 33, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Il prolungamento è un diritto della madre lavoratrice o, in alternativa, del padre lavoratore, nella misura di un periodo massimo totale non superiore a 3 anni (novità del Decreto n. 119 del 2011), frazionato in giorni o mesi, da utilizzare appunto entro gli 8 anni di vita del figlio, comprensivo del normale congedo parentale. ATTENZIONE! I decreti attuativi della legge di riforma del lavoro (Jobs Act) del 2015 porteranno modiche all'età fino ai 12 anni del minore. I genitori ne hanno diritto anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (ospedali nel nostro caso) se i medici richiedono la presenza del genitore.

Per gli altri benefici relativi alle assenze dal lavoro, la legge distingue i seguenti periodi:

1) Fino al compimento dei 3 anni di età:

  • prolungamento permesso per allattamento oppure
  • 3 gg al mese anche frazionati oppure
  • prolungamento per la durata di 3 anni del congedo parentale da utilizzare entro  8 anni, in seguito 12, del bambino   

2) fino al compimento di 8 anni di età:

  • 3 giorni al mese oppure
  • prolungamento congedo parentale                      

3) dagli 8 anni in poi:

  • 3 giorni al mese

4) dai 18 anni:

  • 3 gg al mese per i famigliari oppure
  • se l'interessato lavora, 2 ore al giorno.

Si precisa che le 3 tipologie di permessi NON sono CUMULABILI fra di loro, quindi ogni mese si deve scegliere quale tipo di permesso utilizzare.
Per quanto riguarda i 3 giorni mensili, madre e padre possono utilizzarne solo 1 insieme, mentre gli altri due o tutti la madre, o tutti il padre o uno per ciascuno.

Congedo straordinario retribuito
Il congedo straordinario retribuito della durata di 2 anni, è stato istituito dalla Legge n. 328 del 2000, articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legge n. 151. Sono seguite modifiche, le ultime delle quali previste dal Decreto Legge n. 119 del 2011, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all'agevolazione. Le modifiche apportate stabiliscono che, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente nello stesso mese, ma nello stesso periodo l'altro genitore non può fruire dei permessi (3 gg.) ex art. 33 della Legge 104, né del congedo parentale di tre anni concesso fino all'ottavo anno di vita. L'indennità per il congedo straordinario, si calcola con riferimento SOLO alle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione.

È prevista l'attribuzione della contribuzione figurativa (che ha un inquadramento diverso nel comparto privato rispetto a quello pubblico) utile al raggiungimento dell'età pensionabile.

I periodi di congedo straordinario non vengono però conteggiati per la maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Altra modifica stabilisce che "il congedo fruito (omissis). non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa".

Significa che, come chiariscono le due circolari INPS e DPF, per ogni persona con disabilità sono ammessi solo due anni di congedo e che ciascun lavoratore non può fruire di più di 2 anni di congedo, sia esso straordinario, e quindi retribuito, che "per gravi motivi familiari" e quindi non retribuito. Esempio - Se un lavoratore ha già utilizzato 12 mesi di congedo non retribuito (art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53), gli rimangono solo 12 mesi del congedo retribuito.

Ancora la legge 328/2000 al comma 44 punto 3 prevede che il lavoratore o la lavoratrice con figlio convivente con handicap, abbia la priorità nella richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Così come l'art. 33, 5° comma della L. 104/92 come modificato dall'art. 19, della L. 53/2000, prevede che il lavoratore che assiste un parente di 1° grado con continuità, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a dare il proprio consenso ad un eventuale trasferimento. Con sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, la Cassazione ha stabilito che è illegittimo il trasferimento di un lavoratore che assiste con continuità un familiare al quale sia stato riconosciuto lo stato di handicap anche NON grave, qualora l'azienda non abbia prodotto alcun motivo che possa giustificare la perdita di cure del soggetto debole.

Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a proprio carico per prestargli assistenza in prima persona un figlio al quale sia stato riconosciuta la gravità dell'handicap ai sensi della legge 104/92, non sono obbligati a prestare lavoro notturno, ivi compresi eventuali turni di reperibilità o di pronta disponibilità (articolo 53 comma 3 del D.Lgs. 151/2001), essendo equiparati al lavoro notturno; non è prevista invece l'esenzione per la pronta disponibilità diurna, salvo deroghe contrattuali.

Attenzione: qualora sia lo stesso lavoratore ad essere riconosciuto portatore di gravità dell'handicap, il datore di lavoro dovrà assegnargli turni di lavoro diurno con attribuzione, ove possibile, di mansioni equivalenti a quelle che aveva in precedenza (articolo 15 D. Lgs. 66/2003).

Handmade with love
Cosmobile.netSviluppo e gestione dati Iprov.comGrafica, design e comunicazione